IMU - Imposta Municipale Unica


   

L'Imposta municipale propria (IMU) è un imposta che  si applica al possesso di fabbricati (ad eccezione,  delle abitazioni principali che non rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili.
Introdotta nel 2012 in via sperimentale per sostituire l'ICI, Dal 2014, è stata ricompresa, insieme alla TASI e alla TARI, nella IUC - Imposta Unica Comunale.  A partire dal 2020, tuttavia, la IUC è stata abolita e sono rimaste la TARI e la così detta  super IMU, che ricomprende al suo interno sia la vecchia IMU che la TASI.
 

Sono esentati dall’IMU gli immobili adibiti ad abitazione principale,  purché appartenente a categoria catastale non di lusso (ossia diverse da A/1, A/8 ed A/9). Sono esentate anche le pertinenze dell’abitazione principale nel limite massimo di tre, ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C/7. 
Per poter essere considerata prima casa, l'immobile deve essere dimora abituale e residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore. Se una parte del nucleo familiare risiede o dimora in un altro immobile  il beneficio di esenzione IMU per abitazione principale decade per entrembi gli immobili venendo meno la condizione prevista dalla normativa: la residenza e dimora dell’intero nucleo familiare. 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice
- il solo immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia  nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).

Sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 il Comune di Solbiate con Cagno risulta essere  aree di collina pertatno, i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'IMU.

Sono altresì esenti, a sesi dell'art. 1 comma 759 della Legge di Bilancio 2020, i seguenti immobili:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzional
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
- gli immobili con destinazione ad usi culturali
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto
- quelli di proprietà della Santa Sede
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione all’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
 - gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali.
 

REGOLAMENTO IMU

Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale  e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
 

      

L'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24.
Con il decreto legge 193/2016 è stato rimosso il divieto di pagamento in contanti degli F24 per gli importi compresi tra 1000 euro e 2999 in caso di non titolari di partita Iva. Al di sopra di tale soglia, invece, resta il divieto di pagamento per tutti.

  

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
 

Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,20% (incremento di competenza del Comune).

La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia"

La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La disposizione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'imoresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggeto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al cosio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il dirotto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.

Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.

In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.

http://www.melanide.it/pages/gestione_comuni/curinga/IMU/MODELLI/Dichiarazione%20IMU%20Editabile.pdf

Richiesta rimborso/compensazione IMU 

   

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO -  IMU     16  Giugno dell'anno di imposta
SALDO -       IMU     16  Dicembre dell'anno di imposta


L'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.

    

Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.

Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.

Oltre l'anno dalla scadenza non sarà più possibile ravvedersi.

Per calcolare quanto si deve pagare (comprensivo di interessi e sanzioni), è possibile utilizzare il  calcolatore online. In questo modo è possibile  anche compilare direttamente il modello F24.
Ricordiamo che l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze. Quest’ultime sono quelle accatastate nelle categorie C2 (per es. cantine e solai), C6 (per es. box e garage) e C7 (per es. tettoie e posti auto) nel limite di un solo immobile per classe catastale. Sul secondo box, quindi, dovrete pagare l’Imu.
La pagano, invece, i proprietari di immobili accatastati come A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di valore storico-artistico), anche se utilizzati come abitazioni principali perché considerate di lusso. Questi però potranno usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione deliberata dal Comune. L'Imu continua ad essere applicata sugli immobili diversi dall’abitazione principale.