Sono altresì esenti, a sesi dell'art. 1 comma 759 della Legge di Bilancio 2020, i seguenti immobili:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzional
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
- gli immobili con destinazione ad usi culturali
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto
- quelli di proprietà della Santa Sede
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione all’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
- gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali.